Il Ministro della Salute sloveno ha emesso l'11 marzo un decreto che definisce le condizioni per poter entrare nel territorio sloveno provenendo dall’Italia. Traduzione del testo integrale
(Traduzione a cura di Sara Terpin pubblicata originariamente da https://www.slovely.eu il 12 marzo 2020)
Decreto sulla definizione delle condizioni per l’ingresso nella Repubblica di Slovenia dalla Repubblica d’Italia per prevenire la diffusione della malattia infettiva
In base all’art. 39, comma 1, punto 1 della Legge slovena sulle malattie infettive (GU RS num. 33/06 – testo consolidato ufficiale) e in riferimento alla deliberazione del Governo della Repubblica di Slovenia num. 18100-1/2020/4 d.d. 18. 2. 2020 e alla deliberazione del Governo della Repubblica di Slovenia num. 18100-4/2020/2 d.d. 10. 3. 2020, il Ministro della Salute emana il seguente
DECRETO
sulla definizione delle condizioni per l’ingresso nella Repubblica di Slovenia dalla Repubblica d’Italia per prevenire la diffusione della malattia infettiva
Art. 1
Con il presente decreto, ai fini della prevenzione della diffusione della malattia infettiva SARS-CoV-2 (COVID-19), vengono stabilite le condizioni per l’ingresso nel territorio della Repubblica di Slovenia dalla Repubblica d’Italia.
Art. 2
(1) Sul territorio di confine, nei punti di collegamento stradale con la Repubblica d’Italia, vengono attivati i seguenti sei punti di controllo:
Rateče (Fusine)
Robič (Stupizza)
Vrtojba (Gorizia Sant’Andrea – autostrada)
Fernetiči (Fernetti, Trieste – autostrada)
Škofije (Rabuiese, Trieste – autostrada)
Krvavi Potok (Pesek, Trieste)
(2) I gestori della rete stradale assicurano la segnalazione adeguata dei punti di controllo di cui al comma precedente e la chiusura di tutti gli altri collegamenti stradali con la Repubblica d’Italia.
(3) Il traffico ferroviario per passeggeri tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica d’Italia è sospeso.
Art. 3
(1) L’ingresso nella Repubblica di Slovenia è consentito a chi non è cittadino sloveno o non ha residenza fissa o temporanea nella Repubblica di Slovenia solamente previa presentazione di un certificato in lingua slovena, inglese o italiana, emesso al massimo tra giorni prima, che attesti l’effettuazione del test molecolare di laboratorio sulla presenza di Sars-CoV-2 (COVD-19) e dimostri l’esito negativo al Sars-CoV-2 (COVD-19).
(2) Se la persona in questione non presenta il certificato di cui al comma precedente, l’ingresso nella Repubblica di Slovenia è comunque consentito nei seguenti casi:
- se la temperatura corporea della persona in questione è inferiore a 37,5 °C
- se la persona in questione non presenta sintomi evidenti di infezione alle vie aeree superiori (tosse, starnuti, difficoltà respiratorie).
Art. 4
Il presente decreto non si applica ai cittadini della Repubblica di Slovenia, alle persone con residenza fissa o temporanea nella Repubblica di Slovenia e al traffico merci.
Art. 5
Il presente decreto viene attuato dagli operatori sanitari e dalla Protezione civile della Repubblica di Slovenia, con l’assistenza della Polizia.
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore in data 11 marzo 2020 alle ore 18.
Num. 0070-21/2020
Ljubljana, 11 marzo 2020
EVA 2020-2711-0011
Aleš Šabeder
Ministro della salute
Testo in sloveno disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale Slovena .
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