Una breve analisi dell'evoluzione storica della normativa italiana sulle attività di cooperazione allo sviluppo. Dalla legge 49/87 ai provvedimenti normativi adottati negli anni '90 e '00. In più i link alla documentazione più rilevante
A livello nazionale, la normativa di riferimento dell'attività di cooperazione allo sviluppo delle Autonomie locali si basa sulla Legge n. 49/87 la quale, tra l'altro, disciplina la possibilità da parte della Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri (art. 2, comma 4) di utilizzare "le strutture pubbliche delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali" per l'attuazione di specifiche attività di cooperazione individuate dalla legge stessa. La stessa legge prevede, inoltre, per tali soggetti (art. 2, comma 5) la possibilità di "avanzare proposte" alla Dgcs che, ove autorizzata dal Comitato direzionale, può stipulare con essi "apposite convenzioni".
Sebbene si tratti di norma di secondo livello, la Delibera del Cics (n. 12/89) rappresenta un'ulteriore fonte nel quadro legislativo per la regolazione della materia. La delibera approva il documento "Linee di indirizzo per lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo da parte delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali" il quale interpreta in forma estensiva il dettato di legge e costituisce l'unico testo organico in tema di rapporto tra la cooperazione allo sviluppo attuata dalle Autonomie locali e la cooperazione governativa. Ad esso si deve, infatti, l'aver sottolineato da un lato il ruolo prioritario assegnato a Regioni, Province autonome ed Enti locali, al fine di favorire il coinvolgimento di tutti i settori della società italiana nelle attività di cooperazione e di valorizzare i potenziali contributi delle comunità e delle strutture economiche e sociali del territorio di competenza; dall'altro, il documento sottolinea la duplice funzione propositiva ed attuativa attribuita dalla legge agli enti territoriali.
La legge n. 68 del 23-3-1993 di conversione e modifica del Dl n. 8 del 18-1-1993 "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica" amplia la gamma dei soggetti titolari di capacità attuativa di iniziative della cooperazione governativa riconoscendo all'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) e all'Unione delle Province italiane (Upi) l'idoneità "a realizzare programmi del Ministero degli Affari Esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo" e autorizzando la Dgcs "a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati".
La medesima legge introduce, altresì, un ulteriore elemento normativo che circoscrive l'impegno finanziario di Province e Comuni a sostegno di "programmi di cooperazione allo sviluppo e interventi di solidarietà internazionale", prevedendo la destinazione a tale scopo di un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti di bilancio di tali Enti.
Nel Marzo 2000, il Ministero degli Affari Esteri attraverso la sua Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, approva le linee di indirizzi e modalità attuative della cooperazione decentrata allo sviluppo nell'ambito della cooperazione dell'Italia con i P.V.S.
La cooperazione del sistema italia nell'area del sud est Europa trova disciplina specifica nella legge n. 84/2001 che regola la partecipazione pdf 150 kb
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